Art. 22.
(Certificati, permessi di soggiorno e titoli di viaggio).

      1. La commissione territoriale competente rilascia al rifugiato o al beneficiario di protezione sussidiaria un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento. Nel certificato rilasciato al rifugiato è citata la decisione adottata dalla commissione territoriale ai sensi dell'articolo 20, comma 2.
      2. Il questore competente per il territorio del domicilio eletto rilascia al rifugiato un permesso di soggiorno valido per cinque anni. Al titolare della protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno della validità di due anni.
      3. Sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno di cui al comma 2 il rifugiato può chiedere il rilascio della carta di soggiorno.
      4. La questura trasmette la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno del titolare della protezione sussidiaria alla Commissione nazionale chiedendo un parere sull'eventuale cessazione di cui all'articolo 25. In caso di parere positivo, la questura procede al rinnovo per tre anni. Decorso tale periodo, al titolare di protezione sussidiaria si applica la disposizione del comma 3. In caso di parere negativo, si applicano le disposizioni del citato articolo 25.
      5. Il questore rilascia, dietro richiesta, al rifugiato un documento di viaggio della

 

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durata di due anni, rinnovabile. Il questore rilascia, dietro richiesta, al beneficiario di protezione sussidiaria un titolo di viaggio della durata di due anni, rinnovabile. Sia il documento di viaggio per il rifugiato sia il titolo di viaggio per il beneficiario di protezione sussidiaria possono essere rinnovati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a seguito di autorizzazione della questura che ha provveduto al rilascio.
      6. La documentazione di cui al presente articolo è altresì rilasciata in favore dei membri del nucleo familiare, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.